E’ stato approvato il Decreto Ministeriale 9 settembre 2026, n. 254 recante le “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale”.
Le modalità operative si applicano sino al termine della condizione di temporaneo degrado rilevata e comunque sino a chiusura del ciclo di vita del singolo FIR, intendendosi per tale la conclusione delle operazioni che vanno dall’emissione del formulario fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore.
Si riporta di seguito una tabella delle modalità operative contenute nell’allegato I del presente Decreto.
| MALFUNZIONAMENTO | COSA FARE |
| Emissione e gestione in formato digitale del FIR | Gli operatori possono emettere il FIR in formato cartaceo. La copia completa del FIR è restituita dal trasportatore come nella vecchia gestione cartacea. Per i FIR gestiti secondo le modalità emergenziali non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati contenuti nel FIR al RENTRI. L’operatore che non è stato in condizione di emettere il FIR in formato digitale sottoscrive la dichiarazione riportata in Appendice all’Allegato 1 al presente decreto. Gli operatori: – riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026“; – compilano la dichiarazione riportata in Appendice all’Allegato 1 al presente decreto e la trasmettono, via PEC, all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un’evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI. Per limitare tale rischio è opportuno che gli operatori si dotino anticipatamente di un quantitativo proporzionale al loro fabbisogno di FIR cartacei bianchi vidimati da compilare manualmente. |
| Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto | Gli operatori che trasportano rifiuti possono aggiornare la stampa del FIR digitale e sottoscriverla con data e firma autografa. A questo punto la stampa del FIR digitale assume il regime del formulario in formato cartaceo. Nelle fasi successive del trasporto: – la copia completa è restituita dal trasportatore come nel vecchio regime cartaceo; – per i FIR gestiti secondo le modalità emergenziali non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati contenuti nel FIR al RENTRI. Il trasportatore comunica al produttore il cambio di formato del FIR utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI oppure utilizzando lo specifico servizio disponibile sia in Area Operatori che tramite interoperabilità, successivamente alla cessazione della condizione di degrado temporaneo e comunque tempestivamente. Il trasportatore che non è stato in condizione di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto sottoscrive la dichiarazione riportata in Appendice all’Allegato 1. Gli operatori: – riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026“; – compilano la dichiarazione riportata in Appendice all’Allegato 1 e la trasmettono, via PEC, all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un’evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI. |
| Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario | Gli operatori che ricevono i rifiuti possono integrare i dati di propria competenza sulla stampa del FIR digitale e sottoscrivere l’integrazione con data e firma autografa. A seguito di tale integrazione, la stampa del FIR digitale assume il regime del formulario in formato cartaceo. La copia completa è restituita dal trasportatore come nel vecchio regime cartaceo. Per i FIR gestiti secondo le modalità emergenziali non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati contenuti nel FIR al RENTRI. Il destinatario che non è stato in condizione di integrare il FIR digitale al momento dell’arrivo sottoscrive la dichiarazione riportata in Appendice all’Allegato 1. Ai fini della gestione del FIR, il trasportatore comunica al produttore il cambio di formato del FIR utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI oppure utilizzando lo specifico servizio disponibile sia in Area Operatori che tramite interoperabilità, successivamente alla cessazione della condizione di degrado temporaneo e comunque tempestivamente. Gli operatori: – riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026“; – compilano la dichiarazione riportata in Appendice all’Allegato 1 al presente decreto e la trasmettono, via PEC, all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un’evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI. |
Per maggiori dettagli consultare il sito RENTRI.
A disposizione per chiarimenti.