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Il 9 marzo 2022 è stata emanata dal Parlamento Europeo del Consiglio la Direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA

La Direttiva non si limita a definire o aggiornare i valori limite di esposizione professionale obbligatori (BOELs) per agenti cancerogeni o mutageni, ma introduce diversi nuovi elementi che modificano il quadro normativo ed avranno importanti ricadute sul processo di valutazione dei rischi.

Di seguito si elencano le principali novità.

  1. Allargamento del campo di applicazione della Direttiva 2004/37/CE anche alle sostanze tossiche per la riproduzione

La Direttiva 2004/37/CE si applicherà alle sostanze tossiche per la riproduzione che corrispondono ai criteri di classificazione nelle categorie 1A o 1B secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), in maniera del tutto analoga a quanto già stabilito per le sostanze che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene o mutagene. Le sostanze che corrispondono ai criteri di classificazione come tossiche per la riproduzione di categoria 2 secondo il Regolamento CLP continueranno invece a rientrare nel campo di applicazione della Direttiva 98/24/CE, come già avviene per le sostanze che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene e/o mutagene di categoria 2. La definizione “sostanze tossiche per la riproduzione” è applicata sia alle sostanze che alle miscele. Pertanto, tutte le aziende che utilizzano sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze o miscele tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B dovranno necessariamente aggiornare le proprie valutazioni del rischio nell’ambito del D.Lgs 81/08, applicando il sistema previsto dal Titolo IX Capo II, compreso fra l’altro l’obbligo delle misurazioni dell’esposizione personale (effettuate in base alla UNI EN 689:2019).

  1. Introduzione del concetto di “rischio minimo” come obiettivo da conseguire nella gestione di alcune sostanze e miscele regolate nell’ambito della Direttiva 2004/37/CE

La Direttiva (UE) 2022/431 classifica le “sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia” e le “sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia” (articolo 1 punto 3) e concretizza misure di gestione del rischio (articolo 1 punto 6) che introducono percorsi diversi proprio in funzione della presenza o meno di soglie. L’articolo 1 punto 13 della Direttiva (UE) 2022/431 definisce poi un meccanismo per chiarire se una sostanza tossica per la riproduzione per la quale sia stato fissato un valore limite nell’Allegato III sia da considerare “con soglia” o “priva di soglia”.

  1. Possibilità di definire valori limite biologici anche per agenti cancerogeni e mutageni

La Direttiva 2004/37/CE introduce la definizione di valore limite biologico (articolo 1 punto 3 lettera c), stabilendo la procedura per fissare nuovi valori limite biologici e definendo un nuovo allegato, denominato Allegato III bis, nel quale tali valori dovranno essere riportati (articolo 1 punto 12 lettera b).

  1. Valutazione dei rischi per i farmaci pericolosi

La Commissione Europea si riserva di fornire orientamenti, anche in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, per proteggere i lavoratori dall’esposizione connessa alla manipolazione di alcuni farmaci che contengono una o più sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

TEMPISTICHE

Tale Direttiva dovrà essere recepita entro il 5 aprile 2024.

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