Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha reso note le indicazioni operative per il versamento delle sanzioni legate al RENTRI (Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti). Le disposizioni riguardano i casi di omessa o irregolare iscrizione al registro, nonché la trasmissione dei dati incompleta, tardiva o omessa.
Le istruzioni, pubblicate il 15/04/2026 nell’area dedicata, si rivolgono a due destinatari:
- I soggetti sanzionati: per le modalità corrette di esecuzione del pagamento.
- Gli enti accertatori: che dovranno inserire tali modalità all’interno dei relativi provvedimenti.
In caso di sanzione il pagamento deve essere effettuato a favore del Ministero sul capitolo di bilancio 0/2592/40:
“Sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi, irrogate ai sensi dell’articolo 258, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da riassegnare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo”.
È obbligatorio indicare nella causale il riferimento al provvedimento sanzionatorio, in conformità all’art. 258, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006:
“Sanzione per la violazione di cui all’articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152 del 2006, di cui al provvedimento n. ____”.
Le coordinate per effettuare il pagamento sono le seguenti:
intestazione: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
codice IBAN: IT85Y0100003245BE00000004IS.