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Il 2 settembre 2021 è stato emanato il Decreto “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro.

In particolare sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998.

Il Decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

CONTENUTI DEL DECRETO

Con l’entrata in vigore del Decreto in oggetto cambiano i livelli di rischio:

  • ex rischio basso: diventa LIVELLO 1
  • ex rischio medio: diventa LIVELLO 2
  • ex rischio elevato: diventa LIVELLO 3

Il Decreto definisce chi sono i soggetti formatori:

  • Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
  • Soggetti pubblici e privati;
  • Datore di lavoro o altro lavoratore (entrambi se hanno i requisiti come docente D.I 06/03/2013).

e quali requisiti necessari devono avere per svolgere attività di formazione:

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

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