Il nuovo Regolamento PPWR (UE 2025/40): impatti e tempistiche per le imprese -Il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR – Reg. UE 2025/40), con applicazione a partire dal 12 agosto 2026, introduce trasformazioni significative per produttori, distributori e importatori. L’impatto principale ricade sui fabbricanti di imballaggi, chiamati a rispettare requisiti più stringenti in materia di produzione, composizione, riciclabilità ed etichettatura. Un imballaggio è immesso sul mercato solo se è conforme al presente regolamento.
Un’attuazione graduale tramite atti delegati – Come evidenziato dal vademecum CONAI, l’entrata in vigore della norma non determinerà uno stravolgimento operativo immediato, bensì l’avvio di un percorso programmato. Gran parte delle metodologie e dei criteri attuativi dovrà essere definita dalle istituzioni comunitarie attraverso atti delegati ed esecutivi tra il 2026 e il 2030, prevedendo poi specifiche finestre di adeguamento per la loro applicazione effettiva.
I primi adempimenti dal 12 agosto 2026 – L’obbligo a impatto immediato riguarda le sostanze preoccupanti, con particolare riferimento alle restrizioni sull’uso dei PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. Gli altri adempimenti tecnico-operativi diventeranno vincolanti per le imprese solo con la successiva emanazione dei singoli atti europei.
Responsabilità degli importatori e Dichiarazione di Conformità – Un elemento centrale del PPWR è l’estensione della definizione di “produttore”: chi immette per la prima volta un imballaggio sul mercato dell’Unione Europea, inclusi gli importatori da Paesi extra-UE, viene equiparato in tutto e per tutto al produttore. Per garantire il rispetto delle norme comunitarie, le aziende importatrici dovranno verificare la conformità delle merci richiedendo ai fornitori esteri le relative Dichiarazioni di Conformità. Questa dichiarazione garantisce che il prodotto importato sia pienamente conforme alle norme europee vigenti.
Minimizzazione degli imballaggi e spazi vuoti – Per gli utilizzatori finali e i confezionatori, uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’obbligo di ridurre il peso, il volume e la percentuale di spazio vuoto nell’imballaggio. Anche in questo caso le tempistiche sono scaglionate: la Commissione Europea dovrebbe definire le metodologie di calcolo ufficiali entro febbraio 2027, con un’applicazione effettiva prevista dal 1° gennaio 2030 (o decorsi tre anni dalla pubblicazione del relativo atto delegato).