La direttiva 2008/98/CE per la gestione dei rifiuti, pone come scala di priorità la prevenzione e di seguito la preparazione per il riutilizzo.
L’introduzione del nuovo concetto di “End of Waste” tradotto letteralmente “Cessazione della qualifica di rifiuto”, si allinea con l’obiettivo di riutilizzo, nel dettaglio fa riferimento al processo che consente ad un rifiuto di diventare un nuovo prodotto utile.
L’art. 6 della direttiva quadro sui rifiuti definisce, a seguito delle operazioni di recupero, le condizioni che devono essere contestualmente verificate e rispettate, le quali consentono ad un rifiuto di cessare di essere tale. I criteri sono di seguito sintetizzati:
- La sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici
- Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
- La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
- L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana
Il legislatore italiano, tramite D.lgs. 205/2010 ha aggiunto al Testo Unico Ambientale [D. lgs. 152/2006], l’art 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto” recependo tal quali le condizioni della direttiva 2008/98/CE (art. 6, comma 1) che permettono ad un rifiuto di diventare nuovo prodotto, specificando poi, al comma 2, che “l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2019 e la legge n. 55/2019 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 32/2019, il cosiddetto “Sblocca cantieri”, hanno creato non poca difficoltà agli impianti che devono attuare un processo di recupero o a quegli impianti che necessitano di rinnovo di autorizzazione per il recupero dei rifiuti. Di fatto la sentenza riserva allo Stato, in assenza di Regolamenti Europei, l’esclusività di determinare il rispetto dei criteri fondamentali sopra elencati.
Al fine di evitare la sospensione o parziale blocco delle attività di recupero dei rifiuti, il legislatore italiano ha introdotto, con l’entrata in vigore del decreto legge 101/2019, il cosiddetto decreto “crisi aziendali”, l’art 14-bis recante disposizione in materia di “Cessazione della qualifica di rifiuto”.
La norma ha permesso la modifica e l’integrazione dell’art 184-ter del D.lgs. 152/2006 stabilendo che le autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni di recupero sono rilasciate e rinnovate nell’ambito degli stessi procedimenti autorizzativi dalle autorità competenti a livello territoriale (Agenzie regionali per la protezione ambientale). Rimangono invariati i criteri fondamentali e i criteri dettagliati di utilizzo di rifiuti in un processo di recupero (riguardanti i rifiuti in entrata, i processi e i materiali in uscita).
Le agenzie regionali per la protezione ambientale dovranno poi comunicare all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) i nuovi provvedimenti adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla loro notifica al soggetto che le richiedeva.
Alle ISPRA e alle Agenzie regionali per la protezione ambientale sono affidati i controlli a campione delle relative autorizzazioni, con il successivo coinvolgimento del MinAmbiente.